VOL1_Tesi_con copertina
155 5. L’Atlante Sardi 1 N eri P., 1850 Relazione Neri 1 , Parte Seconda, Capitolo II, art. 1 «Per porre in esecuzione le Massime rappresentate nel Capitolo precedente considerò la Giunta, che il maggiore apparato di operazioni si richiedeva dal Censimento dei Fondi stabili, e perciò si applicò subito a trattare della nuova Misura dei Terreni […] affinché restasse eseguita con tutta la maggior esattezza desiderabile, determinò di formar le Mappe Topografiche di ciascheduna Comunità, ove distintamente apparisse segnata la figura, e situazione di ciaschedun Pezzo di Terra, con la respettiva misura di esso, e con tutte le più minute distinzioni» Istruzioni da osservarsi da’ Geometri e Periti […] 1781 Art. 7 «Nell'atto di formare le rispettive mappe si dovrà ogni pezza di terra esattamente misurare secondo la sua estensione e possesso presentaneo de' rispettivi proprietarj» Le normative scendono poi nel dettaglio individuando precisamente cosa rilevare. Le misurazioni non dovevano infatti essere limitate solamente al perimetro delle particelle e alla aree private, ma doveva essere data eguale attenzione anche alle parti comuni quali strade, fiumi e canali. Questo principio è rispettato anche nell’Atlante Sardi dove tutti gli elementi, coerentemente con la scala di riduzione, sono rappresentati con lo stesso grado di dettaglio e la stessa importanza, ed è poi ribadito nella normativa del 1781. Capitoli da osservarsi da’ Geometri e Misuratori […] Provincia di Lumellina 2 , 1759. Artt. 7 e 18 «La prima misura consisterà in levare i perimetri di cadun territorio […] segnando ne’ medesimi tutti gl’intersecamenti delle strade tanto maestre, che vicinali, bealere, o sian roggie, fiumi, torrenti, rive, ripe, valli ed altre cose, che all’allineamento incontrare si potessero. Le denomineranno con i loro propri nomi, e v’apporranno in cifre le trabuccazioni esprimenti il quantitativo della loro ampiezza, e taglio, non meno che nella rimanente estensione della linea da termine» «Sarà pur anche tenuto il geometra di misurare gli alvei de’ fiumi, e torrenti con le loro ripe, rivi, e strade, tanto regie, che pubbliche, o comuni, con li loro fossi, le roggie, e sia bealere, le chiese, o sian cappelle, per quanto a’ quali basterà, che ne prendino l’esteriore loro circonferenza» Istruzioni da osservarsi da’ Geometri e Periti […] 1781 Art. 8 «Dovranno li Geometri, o Periti nella Mappa segnare gli alvei de' Fiumi, e Torrenti, colle loro Ripe ed alluvioni e porre in giusta misura tutti generalmente gli Argini, tanto maestri, quanto particolari, come pure li Rivi, Strade regie, pubbliche, e comuni, co' loro fossi, indicando anche le vicinali, o siano quelle, che soltanto scaricano la campagna mediante una linea dividente li rispettivi pezzi, con piccioli ponteggiamenti lateralmente, dovendo queste essere comprese ne' fondi, di cui sono parte; come pure dovranno marcarsi li Canali, Condotti, le Chiese, le Cappelle, Monti, Colli, Valli, Rupi, che dovranno essere tratteggiati secondo le giuste regole, e posizioni» Altri punti di contatto tra le normative si vedono ad esempio nella prescrizione dell’uso della tavoletta pretoriana o dello squadro, presente sia nella relazione del Neri che nelle istruzioni piemontesi, riproposta poi nella normativa del 1781 e nelle gride del 1765 con cui si chiedeva l’assunzione di geometri e agrimensori per la realizzazione dei rilievi. 2 Duboin F. A., 1854, Tomo 20, vol. XXII, Libro 11, pp. 682- 687
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