MAESTRELLI - Il vitto del soldato - 1886 copia
In tu t t i questi casi, sarà data alla truppa la razione di accantonamento dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (§ 1410). La ràzione d i marcia è dovuta : a) alle truppe destinate alle grandi manovre od alle manovre di cavalleria, e per le truppe alpine e le batterie da montagna anche durante le escursioni, dal giorno di partenza a tu tto quello del rito rno ; b) alle truppe dei corpi o reparti di corpo in marcia, per cambiamento di guar nigione, dal giorno della partenza sino a tutto quello dell’arrivo alla nuova sede. P er i caporali e soldati delle compagnie pontieri è dovuta sempre la razione di marcia, anche se si trovano in guarnigione od in accantonamento (§ 1411). Le distribuzioni d i caffè o vino sono regolate nelle misure seguenti : a) 100 all’anno, per i corpi o reparti di corpo che non prendono parte nè ai campi, nè alle grandi manovre; b) 130 a ll’anno, per i corpi o reparti di corpo che prendono parte ai soli campi o alle sole grandi manovre, o manovre di cavalleria; c) 150 a ll’anno, per le truppe alpine, le batterie da montagna, e per i corpi, o reparti di corpo, che prendono parte ai campi ed alle grandi manovre, o manovre di cavalleria ; c?) una al giorno per le compagnie pontieri e per le compagnie di sanità e di sussistenza. Nelle distribuzioni si darà la preferenza al caffè sul vino (§ 1413). Le distribuzioni di caffè o vino sono riservate alla stagione estiva ed ai giorni di marcia e di esercitazioni faticose, o di ricorrenze solenni ; e dovranno essere or dinate per modo che, nel numero consentito, restino comprese anche quelle che po tranno occorrere per tu t ta la durata dei campi d’istruzione e delle grandi manovre. Nelle indicate circostanze, agli uomini delle compagnie pontieri, oltre alla ra zione normale, può essere distribuita una seconda razione; purché l ’insieme di queste Ultime distribuzioni non ecceda, nel corso dell’anno, il numero di cento (§ 1415). Oltre alle distribuzioni consentite, non potranno essere fatte altre distribuzioni di caffè o vino se non per gravi ragioni igieniche. Siffatte distribuzioni straordinarie dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dal Ministero (§ 1416). Nei presidii fìssi, ai campi d’istruzione ed alle scuole di tiro, i comandanti di corpo hanno facoltà di variare la composizione della razione viveri, sostituendo una ad a ltra delle derrate che compongono la razione normale, o variandone le singole quantità. La carne non potrà per altro essere aumentata, nè dim inuita oltre 30 grammi per ogni razione (§ 1418). P e r le truppe nei presidii fissi, i comandanti di corpo hanno anche facoltà di so stituire, in tu tto od in parte, alle derrate componenti la razione normale : riso, fa rina di granturco, legumi secchi e legumi freschi, patate, pomidoro freschi, baccalà, formaggio, olio, conserva di pomidoro e quegli a ltri generi che saranno repu ta ti ne cessari (§ 1419). Il costo della razione modificata non dovrà, in ogni caso, superare quello della razione normale (§ 1420). Nel variare la composizione della razione si dovrà sempre aver presente di non [pregiudicarne, per quanto sia possibile, il valore nutritivo (§ 1421). Alle derrate componenti la razione viveri saranno aggiunti erbaggi ed a ltri ge neri di condimento, da provvedersi direttamente per cura dei corpi, in ragione del l’importo di un centesimo per ogni razione, e più se cosi venga dal Ministero sta bilito (§ 1421). — 367 —
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