SE
Z
I
O
îiE
I
V.
STATUT
I
PA
R
m
O
I
AN
I
211
3046.
O
ttavio
—
Dec
r
eto sop
r
a li danni
dati, et mezad
r
ie del Dominio et te
r
r
ito
r
io Pa
r
migiano. 28Settemb
r
e 1576.
Pa
r
ma, 1
*
edizione, s. n.
R
istampato nel 1590, nel 1601, e
Pa
r
ma, Viotti, 1662, 4.®
3047. Tassadei Danni dati. 5 luglio 1577.
Pa
r
ma, Eeale, 1777, 4“, pp. 6.
3048.
O
r
dini et bandi gene
r
ali ducali
pe
r
il buono et quieto vive
r
e univei-sale
da osse
r
va
r
si nell
’
111.“
*
città de Pa
r
ma
suo te
rr
ito
r
io vescovado et Stato Pal
lavicino,
C
on li bandi gene
r
ali sop
r
a
la Bonitìcatione de te
rr
eni del Pa
r
mi
giano, 26 luglio 1597.
Pa
r
ma, E
r
asmo Viotti, 1597, 4.®
id, Anteo Viotti, 1618, 4,®
id. Viotti, 1667, 4®, pag. 39.
3049. Essentioni concesse a quelli che
vo
rr
anno veni
r
e ad habita
r
e in Pa
r
ma,
21 Ap
r
ile 1559,
3050.
C
apitoli ed o
r
dini sop
r
a i
C
asanti
di Villa.
Pa
r
ma, P
I
Viotti (1575), 4.®
3051.
O
ttavio
—
Dec
r
eto into
r
no al
modo del consegui
r
e il benefìcio della
C
iviltà della città di Pa
r
ma. 8 Dicem
b
r
e 1561,
Pa
r
ma, 1581 e 1624, 4,®
3052.
—
—
Pubblicazione del dec
r
eto
sop
r
a il modo d
’
acquista
r
e la cittadi
nanza di Pa
r
ma. 7 Settemb
r
e 1582.
Pa
r
ma,
K
osati, s. a.
Fu
r
ipubblicato o
r
innovato il 20
M
a
r
zo 1699,
3053. Dec
r
eta Sent,
*
et P
r
ivil.
"
Nobili,“
’
et
C
iv ili.Pa
r
mæ ab anno 1694-1801.
mss, 4®A
r
ch,
C
omunale di Pa
r
ma.
3054.
O
ttavio
—
Dec
r
etum (sulle ob
bligazioni delle Donne)26 ottob
r
e 1585,
Va
r
ie edizioni dol 1585-1624, ecc.
3055.
—
—
Dicliia
r
azioue del Dec
r
eto
p
r
edetto. 15 Novembi-e 1586,
3056.
R
elazione di tutti i t
r
ibunali ed
impieghi di
G
iustizia che attualmente
sono nella ducalo città di Pa
r
ma.
mss. anonimo del
X
V
III
sec, p
r
esso
il
M
a
r
ch,
G
uido di So
r
agna,
Si c
r
ede oppo
r
tuno da
r
e l
’
elenco dei va
r
i t
r
i
bunali di cui si dà notizie in questa
r
elazione.
1
.®Della Segnatu
r
a. T
r
ibunale sup
r
emo che
p
r
epa
r
ava i voti di
G
r
azia e
G
iustizia da p
r
e
senta
r
si al Sov
r
ano, nonché quelli
r
elativi ai
r
ico
r
si in mate
r
ia politica, civile, c
r
iminale
ed economica.
G
iudicava delle cause pi
ù
g
r
avi
ecc.
2.®
C
ong
r
egazione dei
M
inist
r
i,
G
iudicava
in mate
r
ia civile, ma col Dec
r
eto2 ap
r
ile 1727
fu
r
ichiamato alla sua p
r
ima istituzione, di
veglia
r
e cioè a che i giudicanti sollecitamento
spedisse
r
o le cause.
3.°
C
ong
r
egazione sop
r
a
C
omuni. Aveva giu
r
isdizione civile e c
r
iminale sulle mate
r
ie
r
i-
fe
r
entisi alla pubblica economia.
L
’
istituzione
di questo t
r
ibunale o
r
a molto antica: e fu
r
io
r
dinato con nuovo ist
r
uzioni dol 29 dicem
b
r
e 1790.
4.®
C
ong
r
egazione dei
C
avamenti. T
r
ibunale
sup
r
emo ed inappellabile nello mate
r
ie di sua
competenza. Ne indiche
r
ò pi
ù
gi
ù
gli o
r
dini
costitutivi..
5.®
G
ove
r
nato
r
e, o Podestà. E
r
a capo dei
T
r
ibunali della Segnatu
r
a, dei
M
inist
r
i e dei
C
avamenti. Specialmente aveva cu
r
a dell
’
An
nona e dell
’
edilizia, d
’
acco
r
do coll
’
anzianato
della
C
ittà.
G
iudicava le cause f
r
a feudata
r
i,
0
tutte le alt
r
e po
r
le quali non esistevano
giudicatu
r
e speciali; e quelle mino
r
i di 25
scudi d
’
o
r
o, con molto alt
r
e sva
r
iate att
r
ibu
zioni amminist
r
ative, giudizia
r
ie, ed economi
che. È p
r
esso al
M
a
r
ch.
G
uido di So
r
agna un
ampia info
r
mazionesulleatt
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ibuzioni del
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ove
r
nato
r
e Podestà, fatta da
M
ichele
I
gnazio di
R
e
ve
r
te
r
G
ove
r
nato
r
e di Pa
r
ma al 1®
M
a
r
zo 1744,
edi
r
etta al
G
ove
r
nato
r
e
G
ene
r
ale delloStato di
M
ilano, che p
r
obabilmente fu
r
edatta da Flavio
Sacco, come p
r
ovano alt
r
e consimili
r
elazioni
da lui sc
r
itte ad ist
r
uzione dei nuovi gove
r
nato
r
i, quando il ducato di Pa
r
ma fu unito
a quello di
M
ilano.
6
.®Udito
r
e di
C
ausecivili.
G
iudico in p
r
ima
istanza delle cause civili, con appello al
G
o
ve
r
nato
r
e.
7.® Udito
r
i delle
C
ause c
r
iminali. Aveva
la cognizione di tutti i delitti commessi nella
città e te
rr
ito
r
io, ma non i)oteva sentenzia
r
e
a mo
r
te o o
r
dina
r
e la to
r
tu
r
a, senza il voto
decisivo del Sup
r
emo T
r
ibunale di
G
iustizia.
8
.®Avogad
r
o. UfficioStatuta
r
io antichissimo
eletto dall
’
anzianato, con giu
r
isdizione sulle
cause civili.
9.®
R
effe
r
onda
r
io. Aveva anticamente giu
r
isdizione sop
r
a i cont
r
atti dei mino
r
i odelle
donne, e su quelli dell
’
Anzianato, e la di
r
e
ziono degli affa
r
i che si t
r
attavano nella
C
on
g
r
egazione sop
r
a
C
omuni.
I
l suo utiìcio e
r
a