LA CUCINA ITALIANA 1938
LA CUC INA I TAL I ANA - Pag. 26 1° Settembre 1938-XVI F a u t o r e i n p r e t u r a Questo processo si è svolto aila Pre- tuta di San Miniato (provincia di Fi- renze); la sentenza merita d'essere co- nosciuta. Essa è redatta da un valoroso magistrato —* il Pretore Silvio Niccoli — il quale è cultore insigne del diritto e studioso egregio di letteratura. La Signora Matteucci si querelava con- tro tal V . R. affermando che questi, da tempo, la circuisse con una corte insi- stente, sino al punto di met.erle nelle mani un biglietto amoroso: diffidato dal fratello di lei e anche dai Carabinieri, il V . R. persisteva, tentando di indurre la cameriera a svolgere opera persuasiva e permettendosi financo di entrare nel- l'abitazione della querelante. Per quanto sopra, il V . R. veniva imputato di vio- lazione di domicilio e ingiuria.. In ordine al delitto di violazione di domicilio, il Pretore assolveva l ' imputato perchè —• a prescindere dalla prova —• riteneva che mancasse la querela del « titolare del di- ritto di domicilio », e cioè il marito del- la signora. Bisogna sapere che antecedentemente, il Pretore di Bari, con sentenza convali- data dalla Cassazione, stabiliva che il corteggiamento ostinato a una donna non costituisca il reato d'ingiuria (art. 594 Codice Penale), bensì il più lieve reato di molestia, sancito dall 'art. 660 contro « chiunque, in un luogo pubblico o aper- 10 al pubblico, ovvero col meZZo del te- lefono, per petulanza o per altro biasi- mevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo ». La sentenza del Pretore di San Miniato non si uniforma a tale giu- risprudenza, e conclude che il fatto ri- vesta gli estremi del più grave reato d'ingiuria. Dice la sentenza: « Non c 'è uomo che corteggiando una donna dimostri arro- ganza. Sappiamo tutti, per lontani ricor- di, quali siano i sentimenti che suscita l 'amore improvviso per la donna, che il nostro cuore inconsapevolmente incatena. « .Amore fa disviare li più saggi e chi più ama, meno ha in sè misura »; ma in questi casi, la corte anche se spie- tata e anche se si traduce in lettere spa- simanti, in parole confuse, in intermina- bili sguardi, non è petulanza da inten- dersi quale elemento costitutivo della contravvenzione di cui all'articolo 660 ». La sentenza conclude questa disamina, così specificando: « A parere del giudicante, bisogna, quindi, distinguere: o la corte, per i mo- tivi che la determinano e per il modo come si estrinseca, non costituisce un il- lecito penale, e provvederà la donna, con 11 garbo e lo sgarbo di cui è capace, ad allontanare, se lo ritenga opportuno, il stio corteggiatore senza bisogno di trasci- narlo sul banco degli accusati; o la cor- te, trascendendo in villanìa, offende la dignità morale della donna, e diventerà ingiuria, punibile ai sensi dell 'art. 594 ». Così escluso il reato di molestia, la Scriver ad una signo:ra "Vorrie baciaer le tue fre- sche labbr"a compoart una pena di 150 lire di mult.a La coret insisteent ad una donan costituiesc reaot sentenza esamina gli estremi del reato d'ingiuria. Di ce: « Pei delitti contro l'o- nore, il dolo —i così insegna il Ministro Rocco nella Sua relazione sul progetto definitivo dell'attuale codice — consiste nel compiere atti, con la coscienza della loro attitudine lesiva e nella intenzione di arrecare con essi un'offesa, anche se questa effettivamente non st verifichi. Si potrebbe, pertanto, concludere con l 'av- vertimento di Fra Jacòpone da Todi : « ov'è chiara la lettera, moti fare oscura »glossa ». Ma, poiché è indispensabile, ai fini della motivazione della presente sen- tenza, fermare l'indagine sull'elemento soggettivo del delitto di ingiuria, oltre che su quello materiale, devesi stabilire se il prevenuto abbia avuto coscienza e volontà di offendere l 'onore della si- gnora, pronunciando le parole e compien- do gli atti, che sono rimasti accertati at- traverso lo svolgimento della causa. Il prevenuto, uomo di 43 anni, coniu- gato, con figli, esprime, 3 getto conti- nuo, sentimenti amorosi alla signora Mat- teucci, che, a sua volta, è moglie e ma- dre. Egli non si arresta di fronte al con- tegno riservato della signora; non cede agli avvertimenti dei Reali Carabinieri; non ascolta il monito del fratello della parte lesa; non bada alle conseguenze cui espone, con il suo offensivo com- portamento, una rispettabile donna. Tut- to ciò è ingiuria e non già molestia. Si può indulgere alla passione che trabocca dal cuore di un giovane e ritenerla non offensiva per la fanciulla, la quale, in- consapevolmente, la suscita; ma non si può non ritenere ingiuriosa la brama di un uomo per una donna che vive one- stamente, fedele al marito e nella più assoluta compiacenza della sua maternità. 11 solo proposito di attentare all'onore di una mamma è ingiurioso. Più ingiurioso ancora, l 'averle scritto: « voglio baciare le tue fresche labbra ». Non è pensabile che il prevenuto non comprendesse la idoneità offensiva delle sue parole e dei suoi atti. Egli, che ha raggiunto un'età matura e, con l 'età, una triste esperienza della vita, deve ben comprendere che l 'umano volere può e deve determinarsi in modo da resistere anche contro il turbamento dei sensi sconvolti. E poiché ogni atto del volere umano è necessariamente sospinto dalla forza dei menivi, devesi ritenere che quelli che determinarono il prevenuto a corteggiare una signora, rispettabile per condizione sociale e per sistema di vita, nascevano dal desiderio di ottenere uh colpevole amplesso, la cui richiesta, of- fensiva dell'onore di una moglie e del- l'orgoglio di una madre, dimostra chia- ramente che l 'evento doloso fu preve- duto e voluto, quale conseguenza della propria azione. E' spiegabile, quindi, che la Signora Matteucci si ritenesse offesa dal comportamento del prevenuto. L'o- nore, inteso soggettivamente, è in pro- porzione della stima che ciascuno fa di se stesso. Per una donna, è pudicizia; per una moglie è anche dovere; per una madre* è, soprattutto, quella forza mo- rale che consente l'elevazione dei propri figli verso il bene e verso la luce. , Sicché devesi ritenere offeso il senti- mento morale di una donna, che venga villanamente corteggiata, specie poi se essa, come nel caso de l l as i gnora Mat- teucci, vive lontana dal marito e nella trepida attesa di una nuova maternità. Attribuire il carattere di molestia ad un corteggiamento che offende ogni più sa- no principio di moralità significherebbe non applicare la legge, che è la più vera espressione della morale di un popolo, tradotta in principi legislativi. Se un uomo, desiderando la donna altrui, vie- ne meno alla legge di Dio, a buon motivo egli è da ritenersi colpevole del delitto di ingiuria, se il sua desiderio manife- sta con frasi e con richieste di amore, che offendono la dignità di una donna, mentre turbano la tranquillità di una fa- miglia. In questo caso, l'ingiuria, prima ancora di raggiungere la persona contro cui è rivolta, è riscontrabile nello stesso motivo che spinge un uomo ad indurre in colpa una donna invi tata e con figli. Vanamente si potrebbe sostenere — come ha sostenuto l'egregio e valoroso difensore — che il sentimento del pre- venuto, verso la signora Matteucci, fosse reverenziale e quindi tutt'altro che o£-
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